Con la riforma del condominio, Legge 220/2012 (entrata in vigore il 18 giugno 2013), il legislatore ha voluto rendere più inciso il recupero delle spese dei condomini morosi, attribuendo nuovi poteri all’amministratore di condominio al fine di procedere alla riscossione delle spese condominiali in base alla ripartizione stabilita dall’assemblea. Infatti ai sensi del Art. 63 delle disposizioni di attuazione del c.c., egli può ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti del condomino moroso, nonostante l’eventuale opposizione. Inoltre, il nuovo art. 1129, IX comma, decreta che “salva espressa dispensa dell’assemblea l’amministratore deve riscuotere forzosamente i contributi anche con ingiunzione ex art. 63 disp.att. c.c., entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso”. Pertanto la nuova legge obbliga l’amministratore ad attivare la procedura di riscossione mediante il deposito di un ricorso per decreto ingiuntivo entro un termine perentorio di sei mesi.